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Articolo 691 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sostituzione ordinaria nei legati

Dispositivo dell'art. 691 Codice Civile

(1)Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati [649 c.c.].

Note

(1) In caso di prelegato (v. art. 661 del c.c.), ossia il legato disposto a favore di un coerede e posto a carico di tutta l'eredità, la sostituzione prevista per l'istituzione di erede non si estende al prelegato e viceversa, salvo non sia espressa una contraria volontà dal testatore.

Spiegazione dell'art. 691 Codice Civile

Il codice ha voluto compendiare in una disposizione indicativa di carattere generale il riferimento estensivo anche alla materia dei legati che già risultava, nel precedente codice del 1865, nella formulazione dei vari articoli che trattavano delle sostituzioni. Estensione che si giustifica ambientandosi la materia dei legati nell’ampio quadro della successione testamentaria, sul comune presupposto dell'autonomia della volontà del testatore.

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