Cass. civ. n. 22191/2020
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
Cass. civ. n. 10847/2019
La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014).
Cass. civ. n. 17237/2011
Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione. (Rigetta, App. Palermo, 02/03/2010).
Cass. civ. n. 918/2010
In materia testamentaria, ove l'istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell'originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l'esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell'art. 684 c.c. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un'effettiva volontà di revoca e, dall'altro, che il mancato reperimento dell'originale della scheda non è addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 c.c. - a responsabilità dell'istituito medesimo.
Cass. civ. n. 27395/2009
A norma dell'art. 684 c.c., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all'assenza di un'effettiva volontà di revoca; ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi - comportando la permanenza di un originale non distrutto - non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.
Cass. civ. n. 12098/1995
Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.
Cass. civ. n. 10/1973
L'art. 684 c.c. — secondo cui il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo — configura una fattispecie di revoca del testamento a struttura negoziale, in cui la volontà del testatore di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi (distruzione, lacerazione, cancellazione) tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione di volontà, essendo fondata sulla considerazione che gli eventi anzidetti sono normalmente riconducibili all'attività materiale ed all'intento del testatore di revocare il testamento, viene meno quando i medesimi eventi trovino la loro causa in un fatto naturale. La prova di quest'ultimo deve essere fornita da chi intende avvalersi del testamento. L'ipotesi della lacerazione del testamento olografo — posto all'art. 684 c.c. a fondamento della presunzione della volontà del testatore di revocare il testamento lacerato — ricorre solo se siano venute meno le normali caratteristiche di integrità con cui suole presentarsi la scheda testamentaria
dum fragmenta supersint e prescinde dalle multiformi accidentalità che possono accompagnare la disintegrazione della scheda medesima. Se, peraltro, nel modo di presentarsi di quest'ultima si ravvisino elementi tali da escludere la congruenza della lacerazione con la volontà del testatore di revocare il testamento, il giudice del merito può tenerne conto nel quadro della prova contraria alla presunzione legale. (Nella specie, il foglio sul quale era scritto il testamento olografo si presentava diviso a metà nel senso perpendicolare allo scritto ed aveva una linea di frattura, non comportante il distacco totale, in senso parallelo allo scritto stesso. I consulenti tecnici d'ufficio avevano espresso l'avviso che, secondo un giudizio «di massima probabilità, i fenomeni riscontrati erano caratteristici di un foglio piegato in quattro e tenuto addosso per lungo tempo in tale condizione». I giudici del merito - fondandosi sul parere dei consulenti e sulla considerazione che il testatore, qualora avesse prescelto una così anormale modalità di attuazione dei proprio intento di revoca, ben difficilmente avrebbe perpetuato le ragioni di equivoco in essa insite, continuando a conservare e custodire la scheda disintegrata - avevano ritenuto raggiunta la prova che la lacerazione fosse stata causata da un fatto naturale. La C.S., nel ritenere tale convincimento correttamente e sufficientemente motivato, ha enunciato il principio massimato).