(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
279 L'art. 123 del testo precedente ammetteva che i1 figlio naturale succedesse all'ascendente legittimo immediato del suo genitore nel caso di premorienza di questo, qualora l'ascendente non avesse lasciato né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado. Tale disposizione, non in armonia con le altre dettate in tema di rappresentazione e in altri casi (cfr.
art. 571 del c.c.) analoghi, nelle quali la premorienza del primo chiamato non è considerata a parte, ma rientra nella generica previsione ch'egli non possa o non voglia accettare, mi è sembrata d'ingiustificato rigore e non sorretta da nessuna ragione sufficiente, cosicché non era da escludersi ch'essa sarebbe stata interpretata estensivamente. Ho pertanto preferito chiarire nel nuovo testo (
art. 577 del c.c.) che il figlio naturale succede all'ascendente legittimo — ferme le altre condizioni poste nei progetto — del genitore quando questi non possa o non voglia accettare.