L'erede può impedire o far cessare(1) la separazione pagando i creditori e i legatari(2), e dando cauzione [1179 c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [119, 750 c.p.c.].
Note
(1)
Ulteriore causa di cessazione della separazione è la rinuncia da parte dei creditori o dei legatari.
(2)
Per far venir meno la separazione l'erede può pagare direttamente i crediti certi (esistenti), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (suscettibili di immediata riscossione). Per i crediti sospensivamente condizionati, quelli il cui termine non è ancora scaduto o contestati l'erede può offrire una cauzione.