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Articolo 2551 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti ed obbligazioni dei terzi

Dispositivo dell'art. 2551 Codice Civile

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Ratio Legis

L'articolo si giustifica in considerazione del fatto che per effetto del contratto di associazione in partecipazione non si costituisce un fondo comune né si determina la gestione in comune dell'attività. Solo in via surrogatoria e quando ne sussistano gli estremi, i creditori dell'associante potranno far valere nei confronti dell'associato il credito di conferimento. Si ritiene tuttavia che i terzi acquistino diritti anche nei confronti dell'associato qualora questi sia entrato personalmente in rapporto con i terzi, sia pure agendo in nome dell'associante.

Spiegazione dell'art. 2551 Codice Civile

Nell'associazione in partecipazione alla comunanza di interessi non corrisponde una comunanza di poteri, perché la gestione dell'impresa e di pertinenza esclusiva dell'associante e solo nei confronti di questo si pongono i rapporti con i terzi (Cass. n. 1946/1970). Nell'associazione in partecipazione, ancorché sia convenzionalmente prevista la possibilità dell'associato di ingerirsi nella gestione dell'impresa, la titolarità e la conduzione di quest'ultima spettano esclusivamente all'associante, il quale e il solo ad intrattenere i rapporti con i terzi e ad assumerne la relativa responsabilità. Ne consegue che si e al di fuori dell'associazione in partecipazione, ricorrendo eventualmente, nel concorso degli altri requisiti, una società di fatto, qualora una persona diversa dal titolare della impresa non si limiti ad ingerirsi nella gestione interna, ma ponga in essere rapporti contrattuali con i terzi, spendendo il nome dell'impresa stessa (Cass. n. 958/1976).

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