Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno(1) dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto [2290, 2518, 2531, 2532, 2533](2).