L'
aumento di capitale sociale a pagamento, detto anche
reale o
oneroso, si realizza mediante nuovi conferimenti. Si ha, quindi, un aumento del capitale sociale nominale e un conseguente aumento del
patrimonio netto della società.
L'aumento reale del capitale si attua mediante l'emissione di nuove azioni a pagamento, che sono sottoscritte dai soci attuali, ai quali, per legge, è riconosciuto il
diritto di opzione (v. art.
2441), ovvero da terzi che così diventano soci (CAMPOBASSO).
Per poter procedere ad aumentare il capitale a pagamento occorre rispettare due condizioni:
1)
liberazione delle azioni precedentemente emesse: tale condizione è prevista dalla norma per evitare la formazione di un capitale rappresentato da crediti. Per
esecuzione dell'aumento si intende la sua sottoscrizione con efficacia immediata (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 70). Infatti anche prima della liberazione delle azioni precedentemente emesse, la società può
deliberare il nuovo aumento ma non eseguirlo (Comitato Triveneto dei Notai - massima H.G.2). Per
azioni precedentemente emesse si intendono le azioni che sono già sottoscritte.
2)
assenza delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447: tale condizione è richiesta dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dal Comitato Triveneto dei Notai (massima H.G.19). Qualora nella società risultino perdite rilevanti che incidano sul capitale, occorre innanzitutto applicare la disciplina prevista dalle citate norme e, successivamente, procedere all'aumento di capitale. Secondo la giurisprudenza non è possibile aumentare il
capitale ove non si sia prima proceduto a ridurlo in misura corrispondente alle perdite. È necessario redigere una
situazione patrimoniale aggiornata.
Di opinione contraria è il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 122) che ritiene si possa procedere all'aumento del capitale anche in presenza di perdite per tutelare i piccoli risparmiatori.
Gli
amministratori sono responsabili della mancata osservanza del divieto. Ciò non incide sulla validità della delibera, ma comporta solo la
responsabilità degli amministratori. Si ritiene che si tratti di
responsabilità extracontrattuale. La responsabilità si estende anche ai
sindaci, ai sensi dell'art-
2407, 2° comma.