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Articolo 2463 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Società a responsabilità limitata semplificata

Dispositivo dell'art. 2463 bis Codice Civile

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

  1. 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
  4. 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
  5. 5) luogo e data di sottoscrizione;
  6. 6) gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili(1).

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

(....)(2).

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili(3).

Note

(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Comma soppresso dall'art. 9, comma 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99.
(3) Comma inserito dall'art. 3 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta per favorire le liberalizzazioni.

Spiegazione dell'art. 2463 bis Codice Civile

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è una società di capitali con personalità giuridica autonoma. Per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società. Inizialmente era previsto il limite di età di 35 anni, successivamente è stato eliminato.
La s.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con iil Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 2012). Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione "s.r.l.s.", il comune ove è posta la sede sociale (111 ter) e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all'organo amministrativo;
4) l'oggetto sociale; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato del controllo (v. art. 2363 nn. 3, 6, 7, 8);
5) il luogo e la data di sottoscrizione;
6) gli amministratori che possono anche essere scelti tra i non soci.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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E. M. chiede
lunedì 16/03/2026
“Buongiorno,
desidero ricevere una Vostra consulenza riguardante l'iter da seguire per la costituzione di una SRL Semplifcata, con particolare riferimento ad Atto costitutivo, registrazione ed obblighi contabili.

Grazie.


Consulenza legale i 19/03/2026
La S.r.l.s. non è una “società semplificata” nel senso di una società meno rigorosa o meno protetta; infatti, il legislatore ha collegato al modello standard un regime di favore sui costi iniziali: l’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, dispone che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e che non sono dovuti onorari notarili.


Venendo dunque all’iter di costituzione, il primo passaggio è la verifica della concreta convenienza di questa forma societaria rispetto a una S.r.l. ordinaria. La S.r.l.s. è generalmente adatta quando si vuole avviare una società con capitale contenuto e si ritiene sufficiente il modello standard senza particolari esigenze di personalizzazione statutaria. Proprio perché le clausole del modello sono inderogabili, la S.r.l.s. è meno adatta quando i soci desiderano regolare in modo sofisticato, ad esempio, diritti particolari, governance articolata, limiti alla circolazione delle quote o meccanismi specifici di amministrazione e controllo. In tali casi, spesso la S.r.l. ordinaria, pur più costosa all’inizio, è più efficiente sotto il profilo organizzativo.


Quanto all’atto costitutivo, esso deve essere ricevuto dal notaio in forma di atto pubblico. L’art. 2463-bis del c.c. indica gli elementi essenziali che vi devono comparire: i dati anagrafici dei soci; la denominazione sociale, che deve contenere l’espressione “società a responsabilità limitata semplificata”; il Comune in cui è posta la sede; l’ammontare del capitale sociale; i dati richiesti dal rinvio all’art. 2463 del c.c.; il luogo e la data di sottoscrizione; gli amministratori.
La conformità al modello ministeriale non è un aspetto formale secondario: è il presupposto che consente di mantenere la società dentro il perimetro della S.r.l.s. e di beneficiare del relativo regime agevolato.
Sotto il profilo operativo, prima dell’atto è opportuno che i soci abbiano già definito almeno cinque profili: la denominazione; l’oggetto sociale; la sede; la composizione dell’organo amministrativo; la misura del capitale iniziale.


Su quest’ultimo aspetto è bene dare un’indicazione realistica: la legge consente un capitale simbolico anche di un euro, ma sotto il profilo economico-aziendale un capitale troppo basso può rivelarsi inadeguato rispetto ai fabbisogni iniziali della società, ai rapporti con banche, fornitori e controparti commerciali. In altri termini, il minimo legale non sempre coincide con il minimo opportuno. La norma, comunque, richiede che il capitale sia integralmente versato in denaro già alla costituzione.


Una volta stipulato l’atto, si apre il profilo della registrazione e dell’iscrizione. Nella prassi, la costituzione della società si perfeziona attraverso la procedura telematica di Comunicazione Unica d’Impresa, che consente di assolvere con un solo invio gli adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e, se necessario, dell’INAIL; nella stessa procedura può essere ricompresa anche l’eventuale SCIA da trasmettere al SUAP quando l’attività lo richieda.


Il Registro delle Imprese è il “polo telematico unico” a cui viene inviata la pratica. Questo significa che la registrazione fiscale, l’iscrizione camerale e gli eventuali adempimenti previdenziali e assicurativi vengono coordinati in un flusso unitario. Dal punto di vista pratico, per la presentazione della pratica telematica sono normalmente necessari una PEC attiva e un dispositivo di firma digitale, oltre naturalmente alla predisposizione dell’atto notarile e dei dati richiesti per l’avvio dell’attività.


La società di capitali, invero, una volta iscritta, dovrà utilizzare stabilmente il domicilio digitale e interagire in via telematica con una parte significativa della pubblica amministrazione e degli adempimenti camerali.
Sul tema dei costi di registrazione, va fatta una distinzione netta. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, come detto, beneficiano dell’esenzione da bollo e diritti di segreteria e non scontano onorari notarili. Resta, però, normalmente dovuta l’imposta di registro, che nella prassi è indicata in misura fissa di euro 200 per la registrazione dell’atto costitutivo; inoltre, una volta costituita la società, sarà dovuto il diritto annuale camerale, secondo l’importo applicabile dalla Camera di commercio competente.


Sotto il profilo contabile, la S.r.l.s. non gode di un regime contabile “semplificato” solo perché è “semplificata” nella costituzione. Al contrario, sotto il profilo contabile, civilistico e fiscale, essa segue sostanzialmente la disciplina delle S.r.l. ordinarie. Sul piano civilistico, la società deve anzitutto tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie. L’art. 2241 del c.c. impone all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
L’art. 2217 del c.c. dispone che l’inventario sia redatto all’inizio dell’esercizio e poi ogni anno, con indicazione e valutazione delle attività e passività. Per la S.r.l. – e dunque anche per la S.r.l.s. – si aggiungono poi i libri sociali previsti dall’art. 2478 del c.c., fra cui, in particolare, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori e, se nominato, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del sindaco unico.


A questi obblighi civilistici si affiancano quelli tributari. Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, all’art. 14, disciplina le scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati. In concreto, ciò significa che la S.r.l.s. è tenuta a una contabilità ordinaria, con rilevazione sistematica dei fatti di gestione, corretta conservazione dei registri e predisposizione della documentazione fiscalmente rilevante.
Sempre sul piano contabile, la società deve predisporre ogni anno il bilancio d’esercizio. L’art. 2423 del c.c. stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio, oggi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, salva l’applicazione delle regole speciali per i soggetti che possano avvalersi di schemi abbreviati o del bilancio per micro-imprese.
Per le S.r.l., l’art. 2478 bis del c.c. aggiunge che il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine fissato dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salva la proroga nei limiti di legge, e che entro 30 giorni dall’approvazione deve esserne depositata copia presso il Registro delle Imprese.