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Articolo 2358 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Altre operazioni sulle proprie azioni

Dispositivo dell'art. 2358 Codice Civile

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357 ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357 bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437 ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo on può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391 bis e 2501 bis.

Ratio Legis

Il divieto di assistenza finanziaria all'acquisto di azioni proprie è posto primariamente a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, mostrando tuttavia anche una funzione preventiva rispetto a possibili condotte opportunistiche o in conflitto d'interesse perpetrate dagli amministratori.

Spiegazione dell'art. 2358 Codice Civile

Il d.lgs. n. 142/2008 ha radicalmente mutato l’aspetto dell’articolo in commento, che nella sua precedente formulazione prevedeva un divieto assoluto di assistenza finanziaria all’acquisto, diretto o indiretto, di azioni proprie.
Nella sua versione attuale la norma prescrive che le operazioni dirette alla concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, siano ammissibili a determinate condizioni:
  • devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria, fermo restando che l’autorizzazione, in ogni caso, non esonera gli amministratori da eventuale responsabilità gestoria ex art. 2392;
  • gli amministratori devono redigere e depositare con 30 giorni di anticipo rispetto all’assemblea una relazione illustrativa analitica dalla quale devono emergere le condizioni, i termini, le ragioni dell’operazione e l’interesse sociale perseguito. Nella medesima relazione deve risultare un’attestazione degli amministratori circa la conformità delle condizioni praticate alle condizioni di mercato, nonché circa il merito creditizio del debitore;
  • l’ammontare complessivo delle risorse impiegate e delle garanzie prestate non può in ogni caso eccedere il limite degli utili e delle riserve disponibili;

A tale regime sono soggette tutte le operazioni contraddistinte dalla causa concreta del finanziamento: mutui, aperture di credito, anticipazioni, finanziamenti effettuati per interposta persona, prestazione di garanzie reali e personali (fideiussione).

Inoltre, di recente la giurisprudenza ha ribadito l’applicabilità del divieto anche alle c.d. operazioni baciate, ovverosia operazioni mediante le quali le società finanziarie concedono a terzi un finanziamento personale o un mutuo, cui segue l’acquisto di azioni della medesima società da parte del cliente. In merito si è difatti evidenziato che, nonostante sul piano formale il finanziamento e l’acquisto rimangano atti distinti, al fine di applicare la norma in commento basterà appurare l’esistenza di un collegamento funzionale tra i due negozi, tale per cui risulti che il finanziamento sia volto a fornire il capitale necessario all’acquisto delle azioni.

Nonostante la norma sembri sanzionare con la nullità le sole operazioni che eccedano per ammontare il limite degli utili distribuibili, l’orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce alla stessa carattere imperativo, derivandone che la violazione comporterà in ogni caso la nullità del finanziamento o del diverso atto mediante il quale sia concessa assistenza finanziaria.

La disciplina in commento non si applica nell'ipotesi in cui l'operazione sia destinata a favorire l'acquisto delle proprie azioni da parte dei dipendenti propri o delle controllanti o controllate.

Massime relative all'art. 2358 Codice Civile

Cass. civ. n. 15398/2013

In tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale).

Cass. civ. n. 123/1970

L'espressione «far prestiti» usata dall'art. 2358 c.c. deve intendersi tanto nel generico significato di obbligarsi ad una prestazione, quanto nel senso tecnico di dare a mutuo. A questo ultimo va accomunata la fideiussione, nel senso che, come appare vietato alle società il credito di danaro per l'acquisto delle proprie azioni, così è da ritenere vietato anche il credito di firma.

La deliberazione sociale avente ad oggetto la conclusione degli atti vietati dall'art. 2358 c.c. è affetta da illiceità, e la nullità può essere fatta valere anche dopo che sia decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c.

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