(massima n. 2)
La violazione dell'art. 2358 c.c., che vieta alla societā di concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni specificamente previste, comporta la nullitā del contratto di finanziamento. Tale norma tutela interessi generali degli azionisti e dei terzi creditori, e la sua infrazione integra violazione di norme imperative sancita dall'art. 1418, comma 1, c.c.