Cassazione civile Sez. I sentenza n. 372 del 8 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, č compatibile e, dunque, applicabile alle societā cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2358 c.c., che vieta alla societā di concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni specificamente previste, comporta la nullitā del contratto di finanziamento. Tale norma tutela interessi generali degli azionisti e dei terzi creditori, e la sua infrazione integra violazione di norme imperative sancita dall'art. 1418, comma 1, c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.