(massima n. 1)
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, č compatibile e, dunque, applicabile alle societā cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.