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Articolo 2336 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2336 Codice Civile

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [2328] l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 [2194, 2333, 2626].

Spiegazione dell'art. 2336 Codice Civile

La stipulazione dell'atto costitutivo è, nel caso in oggetto, una "ripetizione" nella forma dell'atto pubblico di un contratto già perfezionato. Per tale ragione i soci intervenuti in assemblea possono procedervi in rappresentanza dei sottoscrittori assenti. Si tratta di un'ipotesi di rappresentanza legale.
L'atto costitutivo dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese (v. 2330).

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