Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

Dispositivo dell'art. 2211 Codice Civile

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].

Ratio Legis

La norma è espressione del principio per il quale il commesso deve adeguarsi alle direttive dell'imprenditore.

Spiegazione dell'art. 2211 Codice Civile

La limitazione del potere rappresentativo de commessi li colloca allo svolgimento di mansioni meramente esecutive, con preclusione di partecipare alla determinazione del contenuto negoziale. Perciò, anche quando il commesso ha il potere di concludere contratti, egli può soltanto determinare quegli elementi non predeterminanti nelle condizioni generali o nei moduli dell'impresa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!