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Articolo 2187 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Usi

Dispositivo dell'art. 2187 Codice Civile

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [2141 ss.], III [2164] e IV [2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374].

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