(massima n. 1)
L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, cosģ salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.