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Articolo 2184 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Dispositivo dell'art. 2184 Codice Civile

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi [2170, 2171, 2178, 2183].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La norma richiama la disciplina prevista dall'art. 2178 solo relativamente al primo comma; non prevedendo invece il divieto di accollo al soccidario di una quota di perdite maggiore di quella dei guadagni.

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