Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative](1), della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145, 2163](2).
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2)
Per quanto attiene la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500.