La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative](1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi [1630, 2165, 2964].