(massima n. 1)
Il giudizio di meritevolezza del dipendente da parte del datore di lavoro, non configura una condizione meramente potestativa inserita in un uso aziendale, in quanto la suddetta valutazione non può mai essere assolutamente discrezionale ed insindacabile, ancorché manchi la specifica indicazione nell'ordine di servizio, in quanto esistono pur sempre dei parametri oggettivi, desumibili dal codice civile, dalle norme aziendali interne e dalla contrattazione collettiva, a norma dei quali valutare il comportamento del dipendente, sicché l'apprezzamento di meritevolezza del datore di lavoro è sempre suscettibile di censure e di controllo in sede giudiziale.