Il contratto di lotteria. Elementi costitutivi
La lotteria, nel senso largo della parola, è un'
organizzazione diretta alla conclusione di un
numeno di contratti identici, mediante i quali l'organizzatore si obbliga contro una prestazione dell'altra parte ad una controprestazione, subordinata alla condizione die un determinato segno venga in luce in seguito ad una prestabilita operazione (per lo più, il sorteggio) o per puro effetto del caso. L'organizzazione chiamasi impresa, il partecipante alla lotteria, giocatore; la prestazione di costui, posta; quella dell'imprenditore, vincita; il sistema con cui nella lotteria di numeri si fa uscire quello o quelli die decidono dell'alea, estrazione ; e il segno o i segni decisivi, numeri. Le lotterie sono della più varia natura: di Stato, pubbliche o private ; di danaro o di merci, di numero o di specie, regolari o irregolari, semplici o miste, fiscali o di beneficenza, ecc. Il loro scopo è quello di raccogliere del denaro, che può servire o alle finanze dello Stato (Lotto pubblico) o all'incremento di opere assistenziali (lotteria di beneficenza) o alla costituzione o allo svolgimento di attività culturali, patriottiche, religiose ecc. Quale che sia la loro natura, le lotterie devono essere organizzate in modo che sia sicuro un guadagno per l'imprenditore. Se, invece, la vincita (unica o plurime) superasse il valore di tutte le poste o ad ogni giocatore fosse assicurato un premio di valore superiore alla posta, non si avrebbe un contratto di lotteria, ma di donazione.
Natura del contratto. Organizzazione. L'acquisto del biglietto. L’ emptio spei
Il contratto di lotteria
un contratto di gioco. Nel nostro ordinamento la sua natura non è dubbia, perché l’articolo in esame, colmando una lacuna del codice del 1865, disciplina le lotterie e le colloca nel capo XXI,
Del gioco e delle scommesse. Nella dottrina tedesca e in quella francese, invocando bene o male le fonti, si è affermato che chi acquista un biglietto di lotteria compie un’
emptio spei, e quindi si tratti di compravendita condizionata, poiché rimane perfetta qualunque possa essere il risultato della sorte. Essa più esattamente sarebbe condizionata per l'effetto, non per l'esistenza. Si è affermato che non possa essere contratto di gioco, perché nel contratto di lotteria l'imprenditore si obbliga condizionatamente e il partecipante incondizionatarnente, mentre in quello di giuoco tutti i giocatori si obbligano condizionatamente. Ma è stato opposto che nella lotteria nessun giocatore ha in animo di comprare qualche cosa, neppure l'eventuale credito in caso di vincita e l'imprenditore, a sua volta, non ha l'animo di vendere qualche cosa. L'acquisto del biglietto fa entrare l'acquirente nel circolo del gioco, e come negozio giuridico rappresenta l'accettazione delle condizioni della lotteria, secondo il programma e la partecipazione del giocatore all'impresa mediante la costituzione della sua posta.
La prova del contratto. Il biglietto titolo al portatore
Il biglietto è la
prova unica ed esclusiva della partecipazione del giocatore alla lotteria e del pagamento della posta. Se è smarrito o distrutto non può essere sostituito da equipollenti. Non è ammesso procedura di ammortamento. Sotto questo punto di vista il contratto di lotteria è un
contratto formale solenne, in cui la forma scritta, con le modalità indicate dalla legge, è richiesta ad
substantiam.
II biglietto è un
titolo al portatore. Prima dell'estrazione, può passare senza alcuna formalità da una ad altra persona. Successivamente, se è il biglietto vincente, il suo trapasso importa il passaggio del credito e può rappresentare una donazione, una cessione o un pagamento, ecc. e un soggetto alla disciplina del relativo negozio giuridico.
Il divieto delle lotterie. Lotterie autorizzate. Varie specie di autorizzazione
Questi sono i principali lineamenti teorici del contratto di lotteria: ma nel nostro ordinamento, come presso altri paesi,
le lotterie pubbliche sono proibite. L'art. 39 della legge 19 ottobre 1939, n. 298 reca un divieto totalitario, disponendo che è proibita ogni sorta di lotteria. La ragione del divieto è da ricercare nella concorrenza che esse fanno al lotto pubblico, fonte di risorsa finanziaria pel Fisco. Lo stesso articolo, però, aggiunge che possono essere
concesse con legge, su proposta del Capo del Governo,
tombole e lotterie nazionali. L'art. 1935 del codice civile si riferisce appunto a queste lotterie, che chiama lotterie autorizzate delle quali le nazionali non sono le uniche, ma le più importanti. Sebbene parli soltanto di lotterie si devono comprendere anche le tombole e le altre forme analoghe di lotteria, di cui si farà cenno in seguito, sempre che siano autorizzate.
Il Lotto pubblico
Massima fra le lotteria e il Lotto pubblico, che è gestito dallo stesso Stato ed è stato disciplinato da apposite leggi, l'ultima delle quali è quella del 19 ottobre 1938, n. 298. Il servizio è affidato nelle provincie a tutte le Intendenze di Finanza dello Stato (art. I). Le giocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto (art. 2). Le estrazioni si effettuano pubblicamente ogni settimana presso le Intendenze di Finanze di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (art. 3). Le giocate si fanno coi numeri dall'i al 9o, inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite (art. 4). Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano depositate nell'archivio, prima dell'estrazione (art. 21). Nessuna vincita può essere pagata senza la presentazione della bolletta (art. 27). Le vincite sono pagate all'esibitore della stessa (art. 28). Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo della giocata, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di Finanza (art. 33). È in facoltà dell'Amministrazione di effettuare la raccolta delle giocate al lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato fuori dei locali delle ricevitorie (art. 38). Tutte le vincite si prescrivono nel termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione, a cui esse si riferiscono (art. 26). Tali sono le principali disposizioni che regolano il contratto del lotto pubblico : del meccanismo interno e del suo funzionamento amministrativo non e qui il caso di occuparsi.
Specie di lotterie autorizzabili. Lotterie di beneficenza. Le tombole. Pesche e banchi di beneficenza
Oltre del Lotto pubblico istruito in modo permanente dalla legge e con carattere di monopolio statale, possono essere autorizzate con leggi speciali, come si è accennato, tombole e lotterie nazionali. L’amministrazione del lotto è autorizzata di assumerne direttamente l'esecuzione. Vi sono, poi. lotterie e tombole e forme di giochi analoghi di portata più modesta, che possono essere autorizzate dagli Intendenti di Finanza, previo nulla osta della Prefettura. Esse sono :
1) le lotterie promosse e dirette da corpi morali, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di 25,82 euro. La vendita dei biglietti dev'essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi pel tramite del ricevitore del lotto ;
2) le tombole promosse e dirette da corpi morali, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi, assistenziali e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di 1,55 euro. La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la Tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi tramite le ricevitorie del lotto
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da corpi morali esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune e il ricavato non ecceda la somma di 10,33 euro. I premi per le operazioni di cui ai numeri 1 e 3 devono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe. Il Ministro delle Finanze con suo decreto fissa il numero delle operazioni delle specie anzidette che sono permesse annualmente in ciascuna Intendenza (articoli 39 e 40).
Le riffe. Altre lotterie vietate
La legge non ammette, invece, alcuna autorizzazione per determinate forme di lotteria, che restano rigorosamente proibite. Tali sono : la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento al lotto pubblico (art. 117); qualsiasi forma di lotteria, comunque denominata, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione a sorte, tanto se detta estrazione venga fatta appositamente tanto se si faccia riferimento ad alcuna assegnazione, che dipenda dalla sorte (art. 114).
Occorre appena ricordare che è proibito, come violazione del monopolio dello Stato, il lotto clandestino, esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, e che è parificato al lotto clandestino quello compiuto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in denaro o mediante raccolta e sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico (art. 113).
Le lotterie autorizzate e le azioni relative
Per tutte le lotterie, tombole, pesche e pei banchi di beneficenza e altri contratti analoghi, che siano debitamente autorizzati, l'articolo in esame accorda l'azione in giudizio. Valgono le case dette per i giochi favoriti dell'
art. 1934 del c.c., esclusa, beninteso, la facoltà del giudice di rigettare o ridurre 1.a domanda quando ritenga la posta eccessiva ; facoltà che contrasterebbe con l'autorizzazione concessa, tenendo conto di tutte le modalità e condizioni della lotteria.
Quando manca l'autorizzazione ogni lotteria è proibita, e se avesse luogo, il vincente non solo non avrebbe azione per conseguire ciò che ha vinto, ma neppure potrebbe trattenere ciò che gli fosse stato pagato o dato spontaneamente per la vincita (art. 1933 cap.).