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Articolo 1929 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Efficacia del contratto

Dispositivo dell'art. 1929 Codice Civile

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore(1), salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati(2).

Note

(1) L'assicurato è il primo stipulante mentre il riassicuratore è colui che ha assunto il rischio del primo assicuratore (v. 1928 c.c.): quest'ultimo rimane obbligato nei confronti dell'assicurato anche se vi è stata riassicurazione.
(2) Inoltre, se il riassicurato è inerte nell'agire verso il riassicuratore e concorrono le altre condizioni previste dall'art. 2900 c.c., l'assicurato può esperire l'azione surrogatoria.

Ratio Legis

La regola prevista dalla norma si spiega considerando che la riassicurazione è un contratto nuovo ed autonomo rispetto all'assicurazione (v. 1928 c.c.). L'esistenza di un privilegio è volta ad evitare che gli assicurati vengano pregiudicati dalla stipula di una riassicurazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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