Cass. civ. n. 11763/2018
Ai sensi dell'art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art 1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo.
Corte cost. n. 91/1976
L'indennità da parte dell'Ente assicuratore è tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, è costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'Inam, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886
cod. civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.