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Articolo 1885 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Dispositivo dell'art. 1885 Codice Civile

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione [514 ss. c.nav.].

Ratio Legis

Anche in tale caso (v. 1884, 1886 c.c.) la prevalenza delle norme dettate dal codice della navigazione si spiega considerando la speciale materia cui si riferiscono.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1885 Codice Civile

Cass. civ. n. 24594/2023

Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).

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