L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [1470].
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [769].
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [1470].
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [769].
Esegesi della norma
Questo articolo definisce il contratto di rendita perpetua e non la rendita, e vale a confermare quanto, del resto, si ricava dai principi, cioè essere il contratto il solo modo di costituzione della rendita.
La norma riproduce, con notevoli miglioramenti formali, il contenuto dell'art. #1778# del vecchio codice e dell'art. #1779# del vecchio codice.
Da notare, tra l'altro, oltre alla sostituzione all'espressione derrate di quella più ampia cose fungibili, la netta distinzione e contrapposizione dell'ipotesi in cui la rendita viene stipulata in corrispettivo di una alienazione o cessione a titolo oneroso, da quella in cui costituisca un modus di una alienazione o cessione gratuita.
Oltre a queste due specie di rendita perpetua il legislatore non ne prevede altre: è però da ritenere che anche per il nuovo sistema traslativo, cosi come per l'antico, la rendita possa costituirsi quale oggetto immediato della liberalità, senza trasferimento di immobile o di capitale (c. d. rendita impropria).
Del pari, è da ritenere che la rendita perpetua possa costituirsi tanto a favore di chi si spoglia dell'immobile o del capitale quanto a favore di una terza persona, e ciò sia che essa acceda ad una donazione, sia che acceda ad una vendita.
È chiaro inoltre che il contratto di rendita non è un contratto reale, come si invece sostenuto da taluno con riferimento al codice del 1865. La cosa è tanto più evidente di fronte al richiamo che la legge fa delle regole sulla vendita e sulla donazione ed al fatto che nulla autorizza a pensare alla necessità di una previa consegna della cosa.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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