(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
581 Il trattamento fatto nell'articolo 676 circa l'acquisto della rendita è stato limitato al caso di costituzione di essa per atto fra vivi: si è così lasciata salva la disposizione dell'articolo 216 del libro delle successioni e delle donazioni che non è apparsa estensibile alla rendita di origine convenzionale, avuto riguardo alla presunta volontà delle parti.
582 Infine ho mantenuto la soppressione dell'articolo 1801 cod. civ. proposto dalla Commissione reale.
La norma è infatti superflua, dato che nel secondo comma dell'articolo 675 la durata dell'obbligo di pagare la rendita si è stabilita in relazione al tempo indicato nel titolo costitutivo. L'articolo 1801 cod. civ. voleva evitare che si potesse parificare la morte naturale con la perdita dei diritti civili; ma questa parificazione è impossibile se la rendita è costituita per tutto il tempo in cui dura la vita del vitaliziato.