Vendita delle cose depositate
La vendita delle cose depositate a cura dei magazzini generali, può essere volontaria o forzata.
È volontaria quando ha luogo la richiesta del titolare del diritto alla restituzione delle merci; ma anche in questo caso il provvedervi costituisce un obbligo per i magazzini, rientrando tra le funzioni istituzionali di essi.
La vendita forzata, cioè indipendente dalla volontà del detto titolare, ha luogo invece per iniziativa dello stesso esercente o del possessore della nota di pegno, ai sensi dell'art. 1796, quando non sia stato soddisfatto del credito garantito alla scadenza ed abbia levato protesto a norma della legge cambiaria, decorsi otto giorni dalla scadenza.
Diversa, nelle varie ipotesi, è la figura giuridica dei magazzini generali che procedono alla vendita. Nel caso di vendita volontaria, nessun dubbio che essi assumano la veste di mandatario, normalmente senza rappresentanza, soggetto alle norme di cui agli articoli 1703 segg.; nel caso di vendita forzata promossa dal possessore della nota di pegno, sembra più congrua la figura del titolare di un munus publicum, che agisce a tutela degli interessi di tutti gli eventi diritto; se, infine, si tratti di vendita promossa dallo stesso esercente, questi cumula la figura del contraente che agisce per la tutela delle proprie ragioni con quella del titolare di un munus publicum.
La vendita si svolge sempre col sistema dei pubblici incanti; quando sia forzata, va effettuata con le modalità stabilite dall'art. 1515 del codice.