Prova dello stato della merce
In relazione alla responsabilità di ciascun vettore successivo per l'intero trasporto nei trasporti cumulativi, l'art. 1701 facilita la prova circa lo stato delle cose trasportate nel passaggio dall'uno all'altro dei vettori successivi, conferendo ad ogni vettore successivo il diritto di far accertare tale stato nella lettera di vettura o in altro atto separato.
In difetto di ciò le cose si presumono ricevute da ciascun vettore in buono stato, non solo per quanto riguarda i vizi apparenti di imballaggio (articolo 1693), ma anche per quanto riguarda l'integrità qualitativa e quantitativa delle cose stesse.