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Articolo 1677 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prestazione di pił servizi riguardanti il trasferimento di cose

Dispositivo dell'art. 1677 bis Codice Civile

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili(1)(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 819, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 37-bis, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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