(massima n. 1)
In tema di somministrazione, l'art. 1560 c.c., il quale, al fine della determinazione dell'entitā della somministrazione stessa, detta criteri per il caso in cui l'oggetto del contratto non sia espressamente fissato dalle parti, o sia fissato solo con l'indicazione di limiti minimi e massimi, pone regole ed indirizzi interpretativi che prevalgono, in relazione alla loro specificitā, su quelli comuni di ermeneutica negoziale, sicché il ricorso a questi ultimi, per dissipare eventuali dubbi sulla predetta entitā, resta consentito solo se i dubbi medesimi non trovino diretta soluzione nella citata norma.