(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 1708 c.c., secondo il quale, di regola, vanno ricompresi nel mandato tutti gli atti necessari al compimento del negozio per il quale il mandato č stato conferito, trova applicazione al caso del mandatario munito del potere di quietanzare, anche se il pagamento sia avvenuto in epoca anteriore (e non contestualmente) al rilascio della quietanza, ed anche se non sia stato ricevuto direttamente dal rappresentante.