(massima n. 1)
La clausola compromissoria ha carattere autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, con la conseguenza che il potere di stipularla non pub considerarsi compreso nelle facoltą necessarie per l'espletamento del mandato, che il rappresentato abbia conferito al proprio rappresentante. (Principio ribadito dalla S.C. in relazione a fattispecie all'entrata in vigore della modifica dell'art. 808 c.p.c., introdotta con la L. n. 25 del 1994, secondo cui il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola compromissoria).