(massima n. 1)
In tema di vizi concernenti l'attivitā negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volontā dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente - il negozio comunque stipulato č annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attivitā di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto č nullo e non semplicemente annullabile.