Ulteriori requisiti di forma ed applicazione del principio di pubblicità
La norma che impone per la dichiarazione di nomina e per la conseguente accettazione, o per l'atto di procura, ove esista, le stesse forme che riveste il contratto per persona a nominare, è conseguenza del principio che dichiarazione e accettazione, o procura, sono giuridicamente come il completamento di quel contratto e, formandone parte sostanziale ed integrale, devono rivestire la stessa forma. La norma è più rigorosa di quella già racchiusa nel R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 12, che prescriveva la forma scritta del mandato nelle compravendite di beni immobili compiute dopo la sua pubblicazione, ora generalizzata, per la procura, in virtù della disposizione dell'art. 1392, secondo cui la procura dev'essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (cfr. art. 1392); giacché, mentre queste richiedono la forma prescritta per il contratto principale, nell'articolo in esame si stabilisce, per la dichiarazione ed accettazione, o per l'atto di procura, la stessa forma in realtà usata per il contratto principale, anche se non prescritta dalla legge, e quindi anche l'atto pubblico, se il primo è seguito in questa forma, senza che fosse prescritta dalla legge.
Soggiunge poi lo stesso art. 1403 che, se per il contratto è richiesta, a determinati effetti, una forma di pubblicità, deve, agli stessi effetti, esser resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.. Così, se si tratterà di compravendita immobiliare, conclusa per persona a dichiarare, il contratto dovrà essere immediatamente trascritto, ad impedire l'efficacia delle successive alienazioni che il venditore consentisse e delle trascrizioni o iscrizioni posteriori, relative a diritti che i terzi avessero precedentemente acquistato contro il venditore stesso (art. #1942#, del codice del 1865 e 2644, cod. civ.); ed un tale effetto si produrrà non solo nell'interesse del compratore che si è riservato di nominare il terzo, ma benanche di costui, quando egli subentrerà al posto del primo. Per quanto concerne la trascrizione della dichiarazione di nomina, dell'accettazione o della procura, sotto I'impero delle norme abrogate, era opinione pressocché generale che tale adempimento occorresse e si disputava quale fosse l'atto da trascrivere; se, cioè, la dichiarazione di nomina, l'accettazione, o, infine, questa dichiarazione e l'accettazione insieme. Ma oggi, il precetto racchiuso nell'art. 1403 tassativamente impone la pubblicità della dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'accettazione o della procura; ed, a sua volta, cosiffatta disposizione è la logica e necessaria conseguenza delle nuove norme in terra di trascrizione (art. 2643 seg. cod. civ.). Tra queste occorre, nella specie, ricordare quella dell'art. 2655, secondo la quale «qualora un atto trascritto od iscritto sia dichiarato nullo, o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato, o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto». Conseguentemente, se nell'acquisto per persona a nominare opera una condizione risolutiva dell'acquisto dello stipulante (cfr. sopra, n. 4), era logico sottoporre a pubblicità arche gli atti concernenti la dichiarazione di nomina del terzo (cfr. cit. art. 2655); pubblicità che sarà eseguita con la semplice forma dell'annotazione in margine all'atto trascritto, giusta la norma del citato art. 2655. Ma non si tratterà di pubblicità-notizia, sibbene di pubblicità essenziale, per gli effetti nella norma indicati; poiché lo stesso citato art. 2655 statuisce che, fin quando la prescritta annotazione non sia stata eseguita, non producono effetto le successive trascrizioni od iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca, o a favore del quale si è avverata la condizione e, viceversa, eseguita l'annotazione, le trascrizioni od iscrizioni già compiute avranno i1 loro effetto secondo l'ordine rispettivo.