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Articolo 1403 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Forme e pubblicità

Dispositivo dell'art. 1403 Codice Civile

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata [1402] non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge(1).

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [2643], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Note

(1) La norma fa riferimento all'esistenza di una forma volontaria (v. 1352 c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma sottopone sia la dichiarazione di nomina che l'accettazione o la procura (1402 c.c.) al requisito della forma prevista per il contratto poichè questi atti sono destinati ad integrarne l'efficacia.
Il legislatore ha stabilito, inoltre, che la sola dichiarazione di nomina deve essere resa pubblica, mentre della procura o accettazione è sufficiente indicare gli estremi: ciò al fine di evitare un eccessivo formalismo e in quanto, resa pubblica la prima, delle seconde i terzi possono prendere conoscenza autonomamente.

Spiegazione dell'art. 1403 Codice Civile

Ulteriori requisiti di forma ed applicazione del principio di pubblicità

La norma che impone per la dichiarazione di nomina e per la conseguente accettazione, o per l'atto di procura, ove esista, le stesse forme che riveste il contratto per persona a nominare, è conseguenza del principio che dichiarazione e accettazione, o procura, sono giuridicamente come il completamento di quel contratto e, formandone parte sostanziale ed integrale, devono rivestire la stessa forma. La norma è più rigorosa di quella già racchiusa nel R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 12, che prescriveva la forma scritta del mandato nelle compravendite di beni immobili compiute dopo la sua pubblicazione, ora generalizzata, per la procura, in virtù della disposizione dell'art. 1392, secondo cui la procura dev'essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (cfr. art. 1392); giacché, mentre queste richiedono la forma prescritta per il contratto principale, nell'articolo in esame si stabilisce, per la dichiarazione ed accettazione, o per l'atto di procura, la stessa forma in realtà usata per il contratto principale, anche se non prescritta dalla legge, e quindi anche l'atto pubblico, se il primo è seguito in questa forma, senza che fosse prescritta dalla legge.

Soggiunge poi lo stesso art. 1403 che, se per il contratto è richiesta, a determinati effetti, una forma di pubblicità, deve, agli stessi effetti, esser resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.. Così, se si tratterà di compravendita immobiliare, conclusa per persona a dichiarare, il contratto dovrà essere immediatamente trascritto, ad impedire l'efficacia delle successive alienazioni che il venditore consentisse e delle trascrizioni o iscrizioni posteriori, relative a diritti che i terzi avessero precedentemente acquistato contro il venditore stesso (art. #1942#, del codice del 1865 e 2644, cod. civ.); ed un tale effetto si produrrà non solo nell'interesse del compratore che si è riservato di nominare il terzo, ma benanche di costui, quando egli subentrerà al posto del primo. Per quanto concerne la trascrizione della dichiarazione di nomina, dell'accettazione o della procura, sotto I'impero delle norme abrogate, era opinione pressocché generale che tale adempimento occorresse e si disputava quale fosse l'atto da trascrivere; se, cioè, la dichiarazione di nomina, l'accettazione, o, infine, questa dichiarazione e l'accettazione insieme. Ma oggi, il precetto racchiuso nell'art. 1403 tassativamente impone la pubblicità della dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'accettazione o della procura; ed, a sua volta, cosiffatta disposizione è la logica e necessaria conseguenza delle nuove norme in terra di trascrizione (art. 2643 seg. cod. civ.). Tra queste occorre, nella specie, ricordare quella dell'art. 2655, secondo la quale «qualora un atto trascritto od iscritto sia dichiarato nullo, o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato, o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto». Conseguentemente, se nell'acquisto per persona a nominare opera una condizione risolutiva dell'acquisto dello stipulante (cfr. sopra, n. 4), era logico sottoporre a pubblicità arche gli atti concernenti la dichiarazione di nomina del terzo (cfr. cit. art. 2655); pubblicità che sarà eseguita con la semplice forma dell'annotazione in margine all'atto trascritto, giusta la norma del citato art. 2655. Ma non si tratterà di pubblicità-notizia, sibbene di pubblicità essenziale, per gli effetti nella norma indicati; poiché lo stesso citato art. 2655 statuisce che, fin quando la prescritta annotazione non sia stata eseguita, non producono effetto le successive trascrizioni od iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca, o a favore del quale si è avverata la condizione e, viceversa, eseguita l'annotazione, le trascrizioni od iscrizioni già compiute avranno i1 loro effetto secondo l'ordine rispettivo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

268 La dichiarazione di nomina del contraente è stata costruita nell'art. 284 come recettizia: deve essere comunicata all'altra parte in un termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo un più breve termine contrattuale. Ma essa non avrebbe efficacia se non fosse accompagnata dalla prova della legittimazione a compierla: questa prova o è data da una procura anteriore o è data dall'accettazione della persona nominata, quando non si è avuto un incarico anteriore.
Dichiarazione di nomina, procura o accettazione devono rivestire la stessa forma usata per il contratto: e quindi, se pur la legge non richiede per questo l'atto pubblico, ove tale forma fu usata dalle parti, essa deve servire altresì per i tre atti che concorrano a identificare il contraente originariamente non nominato. Questo dichiara l'art. 287, ed è naturale che esso imponga, altresì, di rendere pubblico l'atto di nomina, quando una particolare forma di pubblicità è richiesta per il contratto. Al fine di non eccedere in formalismi ho ritenuto che non fosse necessaria uguale pubblicità per la procura della persona nominata e per la sua accettazione. Basta che la dichiarazione di nomina da rendere pubblica contenga l'indicazione dell'atto di procura e dell'atto di accettazione della persona nominata: a tal onere si soddisfa enunciando tutti gli estremi che identificano i due documenti.

Massime relative all'art. 1403 Codice Civile

Cass. civ. n. 13686/2019

Nel contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la comunicazione all'altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato e, in ogni caso, può essere contenuta o, comunque, desunta dall'atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto. Nello stesso modo, l'accettazione del terzo nominato può essere contenuta in qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà e, quindi, anche nell'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente per ottenere l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 2932 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello non si fosse attenuta ai principi di diritto in precedenza esposti, non avendo considerato, al fine di riconoscere all'attore la legittimazione ad agire in giudizio a norma dell'art. 2932 c.c., che, alla luce dei fatti che essa stessa aveva accertato, la scelta dell'attore, dichiarata dallo stipulante, era contenuta nell'atto di citazione, che ad essa faceva riferimento, notificato ai promittenti venditori - e, quindi, per tale via, ritualmente comunicata ai promittenti venditori nel termine stabilito dal preliminare - e che lo stesso atto di citazione, in quanto notificato ai promittenti venditori direttamente dal terzo nominato, valeva come accettazione, altrettanto tempestiva, della nomina ricevuta da parte di quest'ultimo).

Cass. civ. n. 1797/2017

Affinchè il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario - ed, al contempo, sufficiente - che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acquistare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi.

Cass. civ. n. 15944/2015

In ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ricorre il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c. ove la "electio amici" sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato.

Cass. civ. n. 18490/2014

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Cass. civ. n. 15164/2001

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile) la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente.

Cass. civ. n. 12965/2000

Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina non richiede formule sacramentali, ed il suo contenuto non è legislativamente determinato in modo rigido; essa può dunque ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione del contraente, che se ne sia riservata la facoltà, con la quale egli nomini la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato.

Cass. civ. n. 3/1994

Poiché la dichiarazione di nomina costituisce non già una dichiarazione di scienza, bensì un atto negoziale integrativo del contratto per persona da nominare, tanto che ne è prescritta la stessa forma, essenziale o meno, prescritta per tale contratto (art. 1403, primo comma, c.c.), ad essa non è equivalente il distinto contratto preliminare conclude dal promissario con il terzo, trattandosi di res inter alios avente mero effetto obbligatorio tra i contraenti e quindi priva di alcuna incidenza diretta sul concluso contratto per persona da nominare.

Cass. civ. n. 422/1984

Con riguardo al preliminare di compravendita immobiliare, stipulato per persona da nominare, l'inefficacia della nomina e dell'adesione del terzo, perché non effettuate nella dovuta forma scritta, non resta esclusa per il fatto che l'altro contraente non abbia contestato il carattere informale dei suddetti adempimenti.

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