(massima n. 1)
Nel contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la comunicazione all'altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato e, in ogni caso, può essere contenuta o, comunque, desunta dall'atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto. Nello stesso modo, l'accettazione del terzo nominato può essere contenuta in qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà e, quindi, anche nell'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente per ottenere l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 2932 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d'appello non si fosse attenuta ai principi di diritto in precedenza esposti, non avendo considerato, al fine di riconoscere all'attore la legittimazione ad agire in giudizio a norma dell'art. 2932 c.c., che, alla luce dei fatti che essa stessa aveva accertato, la scelta dell'attore, dichiarata dallo stipulante, era contenuta nell'atto di citazione, che ad essa faceva riferimento, notificato ai promittenti venditori - e, quindi, per tale via, ritualmente comunicata ai promittenti venditori nel termine stabilito dal preliminare - e che lo stesso atto di citazione, in quanto notificato ai promittenti venditori direttamente dal terzo nominato, valeva come accettazione, altrettanto tempestiva, della nomina ricevuta da parte di quest'ultimo).