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Articolo 1393 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Giustificazione dei poteri del rappresentante

Dispositivo dell'art. 1393 Codice Civile

Il terzo che contragga col rappresentante può(1) sempre(2) esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Note

(1) Il terzo ha la facoltà e non il dovere di esigere la giustificazione dei poteri: pertanto, se emerge che questi mancavano non può imputarsi al terzo un comportamento negligente.
(2) La giustificazione dei poteri può essere richiesta sempre, anche dopo la conclusione del contratto.

Ratio Legis

La norma è posta a tutela del terzo che contrae col rappresentante in quanto egli ha diritto di sapere se questi agisce effettivamente in forza di una procura e se ne rispetta i limiti.

Spiegazione dell'art. 1393 Codice Civile

I vari modi di giustificazione del potere di rappresentanza

Dalla norma che il rappresentante agisce in nome del rappresentato (contemplatio domini) promana che il primo sia tenuto a giustificare i suoi poteri, sempreché ne sia richiesto dall'altro contraente. Perciò, se la rappresentanza risulta da atto scritto, il rappresentante dovrà esibire a costui il titolo che gli conferisce la rappresentanza, per render nota la esistenza e la estensione dei suoi poteri; è tenuto ad esibirlo in qualsiasi momento ne sia richiesto, tanto se si tratti di documento pubblico (decreto del giudice o del potere amministrativo, deliberazione sociale, atto notarile), come se si tratti di scrittura privata. Il terzo che tratta col rappresentante può altresi esigere una copia del documento dal quale risultano i poteri di costui; ma non potrà pretendere che gli sia consegnato il titolo che è nelle mani del rappresentante, perché questi ha interesse a conservarlo, sia per esibirlo ad altri col quale contratterà, sia (seg. art. 1397) per restituirlo al rappresentato, allorquando cesserà la rappresentanza.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

258 Ho previsto che il terzo può, in ogni tempo, esigere la giustificazione dei poteri del rappresentante (art. 277) per affermare che tale giustificazione può essere chiesta anche dopo concluso il contratto.

Massime relative all'art. 1393 Codice Civile

Cass. civ. n. 9650/2021

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c..

Cass. civ. n. 15454/2020

Nell'ipotesi di contratto concluso dal rappresentante, qualora il rappresentato contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto efficace, nei confronti del proprietario di un autoveicolo, il contratto concluso da un altro soggetto per la riparazione dello stesso, sulla base della presunzione che quest'ultimo agisse quale mandatario con rappresentanza del primo, per il solo fatto che questi, in qualità di proprietario, avesse interesse alla riparazione suddetta).

Cass. civ. n. 1444/2019

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell'art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali.

Cass. civ. n. 18519/2018

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2012).

Cass. civ. n. 10860/2018

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c.

Cass. civ. n. 15645/2017

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Cass. civ. n. 3634/2017

In caso di impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del difensore del lavoratore licenziato, l'anteriorità della procura, che può dimostrarsi con ogni mezzo, deve essere documentata al datore di lavoro solo ove questi ne faccia richiesta ex art. 1393 c.c., istanza che, a sua volta, deve essere fatta prima della scadenza del termine di sessanta giorni e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio.

Cass. civ. n. 23448/2014

Il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza.

Cass. civ. n. 14808/2014

La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto.

Cass. civ. n. 408/2006

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perchè si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ravvisato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata negata l'applicazione del principio dell'apparenza ed esclusa la ratifica di un contratto di locazione - stipulato da un soggetto che aveva speso il nome di una società ed era risultato privo di poteri rappresentativi - sulla scorta della congrua valutazione di una serie di indici probatori sintomatici, dai quali non era emersa l'effettiva sussistenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento nel terzo intimante invocante la circostanza che la situazione apparente rispecchiasse la realtà giuridica e che l'apparenza fosse stata determinata da una condotta positiva colposa della società indicata quale apparente rappresentata).

Cass. civ. n. 15743/2004

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi.

Cass. civ. n. 6301/2004

Il terzo contraente ha soltanto la facoltà e non pure l'obbligo di controllare, ai sensi dell'art. 1393 c.c., i poteri di colui che si qualifichi rappresentante, sicché - in assenza di altri elementi che dimostrino che egli abbia agito senza la dovuta diligenza - non è sufficiente ad integrarne la colpa prevista dall'art. 1398 c.c. il comportamento meramente omissivo, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è prevista la forma scritta ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali. (I giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'attore per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di un immobile, promessogli in vendita da una società rappresentata da soggetto privo della dichiarata qualità di amministratore, avevano ritenuto l'affidamento senza colpa dell'attore - rimasto per diversi anni nella detenzione dell'immobile in cui era stato immesso - sull'esistenza dei poteri rappresentativi di colui che aveva agito per la promittente, in considerazione anche della condotta colposa della società, che aveva indotto il promissario - che fra l'altro aveva rilasciato, in presenza di diversi soci della società, un assegno di L. 10.000.000, a titolo di acconto del prezzo - a presumere fondatamente che rivestisse effettivamente la carica di amministratore della società la persona con cui aveva trattato. La Corte ha ritento corretta la decisione impugnata, in applicazione del principio surrichiamato).

Cass. civ. n. 9289/2001

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali.

Cass. civ. n. 1698/1983

Nel corso dell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione protratta nel tempo la parte, che abbia stipulato tale contratto con soggetto che si sia dichiarato rappresentante dell'altra, può, allorquando sorgano seri dubbi sulla esistenza e sui limiti dei poteri rappresentativi del procuratore, chiedere al dominus negotii, ancorché non si sia avvalsa della facoltà ex art. 1393 c.c. di richiedere la giustificazione dei poteri, all'atto della stipulazione, l'accertamento della relativa situazione mediante un negozio bilaterale di accertamento o, quanto meno, attraverso un atto ricognitivo unilaterale.

Cass. civ. n. 3613/1982

Ai sensi dell'art. 1393 c.c., il terzo contraente con il rappresentante ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di esigere che il rappresentante medesimo giustifichi i suoi poteri ed è normale che si astenga dall'esercizio di tale facoltà quando dell'esistenza di quei poteri non abbia motivo di dubitare, come nell'ipotesi di conclusione di un contratto di coassicurazione, nel qual caso non occorre (almeno di norma) un particolare comportamento attivo dell'assicuratore che emette la polizza, diretto a rafforzare nella controparte la convinzione che egli agisca in base ad un regolare potere di rappresentanza del coassicuratore.

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