Lo stato della questione sotto il vecchio codice, e la ragione della nuova norma
Questo articolo è nuovo e risolve una importante questione sulla quale la dottrina era rimasta discordante. L'intitolazione ampia parrebbe alludere a tutti gli altri terzi che non siano quelli dell'articolo precedente. Ma il contenuto della disposizione riguarda soltanto coloro che, al momento della confusione, avevano validamente acquistato un diritto di usufrutto o di pegno sul credito soggetto alla estinzione. Una parte della dottrina applicando rigidamente il principio della accessorietà, per cui tanto l'uno che l'altro diritto presuppongono il persistente diritto principale alla titolarità del credito assoggettato, affermava che la confusione estinguesse normalmente l'uno e l'altro. La iniquità evidente e confessata di tale soluzione ha certo determinato il nuovo legislatore ad accogliere quella contraria e più accreditata facendo salvi, con l'articolo in esame, i diritti dell'usufruttuario e del creditore pignoratizio. Pertanto nel titolare del credito assoggettato al pegno od all'usufrutto continua ad emergere la qualità di debitore all'effetto di soddisfare, fino a concorrenza della cifra, il creditore pignoratizio o di pagare gli interessi all'usufruttuario. Nulla da obiettare dal punto di vista dei principi, poichè l'alienazione frazionata del credito in favore dell'uno o dell'altro acquirente sposta quello che dovrebbe essere il presupposto dalla confusione cioè la identità dei soggetti tra cui questa andrebbe a funzionare da una parte; infatti, i soggetti sono due (proprietario del credito e titolare del pegno e dell'usufrutto), e perciò uno di essi non può più essere pregiudicato da un fenomeno estintivo che non lo riguarda.
Il rinvio ad altra sede dei riflessi sui condebitori solidali
Con questo articolo si chiude la sezione ma non si completa la disciplina della confusione. Vi è ancora, infatti, l’art. 1301, posto sotto la sezione delle obbligazioni in solido, il quale riproduce, ampliandolo, l'ultimo comma del vecchio art. #1287# circa i riflessi della confusione sui condebitori solidali. La norma circa la solidarietà passiva è mantenuta, nel senso che la confusione operi soltanto fino al limite della porzione spettante, per il rapporto interno, al soggetto per cui si verifica la riunione delle qualità. Essa è un corollario del principio per cui la identità integrale dei soggetti è il presupposto essenziale del fenomeno confusivo. E tale identità non più si riscontra nel debitore solidale oltre il confine dell'interno rapporto; mentre l'effetto estintivo non si verifica ove non concorra quello satisfattorio.
Nel secondo comma, poi, lo stesso art. 1301, seguendo l'opinione dominante in dottrina, adotta la identica soluzione per la solidarietà attiva; laddove il vecchio codice ne taceva interamente.