(massima n. 1)
Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, č quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, č opponibile al cessionario; infatti, l'art. 1248, secondo comma, c.c., richiede per l'inopponibilitā della compensazione che il credito sia sorto successivamente alla cessione.