(massima n. 1)
La cessione ordinaria del credito (cui č equiparata ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identitā causale e, pertanto, privando della titolaritā del credito il cedente, rende a quest'ultimo inopponibile l'eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.