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Articolo 1244 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dilazione

Dispositivo dell'art. 1244 Codice Civile

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione(1).

Note

(1) La tutela del debitore è limitata, nel senso che, salvo diverso accordo, potrà vedersi opposta la compensazione nonostante abbia ottenuto una dilazione.

Ratio Legis

Il legislatore sceglie di privilegiare le esigenze sottese alla compensazione, cioè la garanzia del creditore e la speditezza dei traffici, rispetto alla tutela del debitore che ha ottenuto una dilazione. L'autonomia delle parti, comunque, consente loro di accordarsi diversamente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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