(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
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Mi è sembrato che il pagamento, anche a prescindere dalle controversie sulla sua natura giuridica, non può essere soggetto alla regola di nullità concernente i negozi conclusi da un incapace (art. 87); il creditore infatti, in tali casi, può sempre affermare di aver ricevuto il suo, e non si può dire che la realizzazione esatta del diritto del creditore possa, dal punto di vista giuridico, rappresentare un pregiudizio per l'incapace.
Limite della validità dell'adempimento deve però essere l'esatta esecuzione della prestazione: diversamente l'accipiente non avrebbe il suo e non potrebbe, perciò, reclamare alcuna tutela.
Ulteriore limite è lo svantaggio che il debitore incapace può avere subito per effetto del pagamento eseguito: nelle obbligazioni alternative, può accadere che la concentrazione non si è operata in modo conveniente per gli interessi dell'incapace, e nelle obbligazioni di genere la separazione può non aver dato luogo alla prestazione di cose di valore e di qualità medie, se non doveva prestarsi cosa di valore e di qualità superiore. In entrambe le ipotesi, l'ordinamento giuridico deve reagire apprestando il congruo rimedio della ripetizione, ma subordinatamente all'offerta di una prestazione valida; e ciò è espressamente detto nel capoverso dell'art. 87 già citato.