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Articolo 1191 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pagamento eseguito da un incapace

Dispositivo dell'art. 1191 Codice Civile

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034](1).

Note

(1) Si ritiene che la norma si riferisca sia all'incapacità legale (v. 2, 414, 415 c.c.) che a quella naturale (v. 428 c.c.). Tuttavia, essa riguarda solo l'adempimento in sè stesso, ma non le modalità con cui è eseguito, come nel caso di consegna di una somma di denaro maggiore di quella dovuta.

Ratio Legis

L'adempimento è un atto dovuto: con esso il creditore consegue quanto gli spetta e, quindi, ciò non può recare pregiudizio al debitore, nemmeno se è incapace. L'incapace viene tutelato a monte, nel momento in cui contrae l'obbligo (v. 428 c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

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Mi è sembrato che il pagamento, anche a prescindere dalle controversie sulla sua natura giuridica, non può essere soggetto alla regola di nullità concernente i negozi conclusi da un incapace (art. 87); il creditore infatti, in tali casi, può sempre affermare di aver ricevuto il suo, e non si può dire che la realizzazione esatta del diritto del creditore possa, dal punto di vista giuridico, rappresentare un pregiudizio per l'incapace.
Limite della validità dell'adempimento deve però essere l'esatta esecuzione della prestazione: diversamente l'accipiente non avrebbe il suo e non potrebbe, perciò, reclamare alcuna tutela.
Ulteriore limite è lo svantaggio che il debitore incapace può avere subito per effetto del pagamento eseguito: nelle obbligazioni alternative, può accadere che la concentrazione non si è operata in modo conveniente per gli interessi dell'incapace, e nelle obbligazioni di genere la separazione può non aver dato luogo alla prestazione di cose di valore e di qualità medie, se non doveva prestarsi cosa di valore e di qualità superiore. In entrambe le ipotesi, l'ordinamento giuridico deve reagire apprestando il congruo rimedio della ripetizione, ma subordinatamente all'offerta di una prestazione valida; e ciò è espressamente detto nel capoverso dell'art. 87 già citato.

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