Il diritto dell'usufruttuario di un titolo nominativo, di ottenere «un titolo separato da quello del proprietario »
Già l'abrogato art. 1, 70 comma R. D. L. 7 giugno 1923, n. 1364 riconosceva all'usufruttuario di un titolo nominativo «
il diritto ad ottenere dall'emittente un titolo separato da quello della nuda proprietà ». Ed ora, in maniera sostanzialmente conforme, l'art. 2025 nuovo cod. civ. dispone che «
chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario ».
Da questa norma risulta:
a) Che l'usufruttuario cumula il diritto in parola con quelli di ottenere la consegna del titolo e l'annotazione del vincolo sul medesimo titolo e nel registro, come presupposti della piena efficacia di esso vincolo, a tenore degli artt.
1997 e
2024 Cod. civ.;
b) Che a tale diritto corrisponde un preciso obbligo dell'emittente;
c) Che, in via di estensione analogica delle disposizioni sancite nei precedenti artt.
1999, 2 comma,
2000, 1 comma,
2005 e
2007, 2 comma, le spese del rilascio del «
titolo separato » devono ritenersi a carico dell'usufruttuario richiedente.
Che, in conseguenza dell'esercizio del diritto in esame, si realizza la coesistenza di un titolo nominativo del nudo proprietario e di un titolo nominativo dell'usufruttuario, con struttura e disciplina giuridica diverse.