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Articolo 377 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Dispositivo dell'art. 377 Codice Civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli(1) possono essere annullati [1425] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [799](2).

Note

(1) Sussistono l'annullabilità del negozio posto in essere dal tutore in difetto del parere del giudice tutelare di cui all'art. 375 del c.c., nonchè la nullità del decreto irritualmente emanato dal tribunale.
(2) L'azione compete ai soggetti elencati, e non spetta alla controparte che abbia contrattato con il tutore.

Spiegazione dell'art. 377 Codice Civile

La mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale rende illegittimo l'esercizio della funzione tutelare in relazione agli atti per i quali il controllo è predisposto, e questi ultimi, difettando di un requisito di validità, pur essendo giuridicamente esistenti, sono tuttavia soggetti ad essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
La legge non stabilisce il termine entro il quale l'azione di annullamento deve essere proposta, ma può ritenersi applicabile, almeno per gli atti di natura contrattuale, l'art. #1300# del codice del 1865 che stabilisce il termine di cinque anni. Quanto alla decorrenza può ritenersi pure applicabile la disposizione predetta che fa decorrere il termine, riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età, chiunque sia legittimato ad esercitare l'azione di annullamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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