(1)L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio(5).
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma(2).
Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante(3).
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito(4).
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 61 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2)
Il comma 2 del presente articolo, nella vecchia formulazione ("L'adottato che sia
figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante") è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 11 maggio 2001 n. 120
"nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli".
Oggi il comma è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131, ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
(4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016, n. 286 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, 3° comma, "nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione".
(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".