(massima n. 2)
In tema di conseguenze dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, la norma dell'art. 74 della legge sull'adozione 4 maggio 1983, n. 184, nell'affidare, con una formulazione ampia, al tribunale per i minorenni l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicitą del riconoscimento, non determina nč limita i mezzi utilizzabili al fine suindicato, potendo l'indagine richiedere strumenti pił o meno penetranti a seconda delle particolaritą del caso concreto, e quindi comprendere l'esecuzione di un accertamento tecnico in ordine al rapporto di paternitą. Ove un tale accertamento sia stato disposto, le relative risultanze, cosģ come il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi, hanno valenza probatoria piena solo ai limitati fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, cod. civ. (richiamato dal secondo comma del citato art. 74), ossia per il rilascio dell'autorizzazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicitą e per la nomina di un curatore speciale; nondimeno, gli accertamenti compiuti in tale fase prodromica, ove l'interessato si sottragga alla consulenza tecnica disposta dal tribunale ordinario nel giudizio, promosso dinanzi ad esso, di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitą, pur non potendo assurgere, di per sč, ad elemento di prova sulla veridicitą del riconoscimento, possono avere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore indiziario, se in questo prodotti o acquisiti, tenuto anche conto che, su di essi, in tale giudizio, le parti possono formulare i loro rilievi o le loro deduzioni, con l'esercizio di ogni mezzo di difesa. (Nel caso di specie, la corte d'appello aveva utilizzato, valutandole in concorso con il successivo rifiuto dell'autore del riconoscimento a sottoporsi a consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito di impugnazione di tale riconoscimento, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato dinanzi al tribunale per i minorenni; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso avverso l'impugnata sentenza).