(massima n. 1)
Nell'ipotesi di matrimonio nullo perché il consenso di uno o di entrambi gli sposi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravitą derivante da cause esterne si verificano le condizioni del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., e per conseguenza si rende applicatile, ai fini economici, la disposizione dell'art. 129 stesso codice.