(1)Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale(2) è il solo titolare dell'usufrutto legale(3).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 150 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Detta titolarità viene meno anche nelle ipotesi di cui al precedente art. 317 del c.c..
(3)
La disposizione collega la responsabilità genitoriale all'usufrutto legale: al genitore cui viene riconosciuto in via esclusiva la potestà consegue il potere di amministrazione dell patrimonio dei figli.