La disposizione elenca le prevalenti cause di estinzione del
comitato: insufficienza dei fondi raccolti, attuazione o raggiungimento dello scopo, o inattuabilità sopravvenuta dello stesso, in aggiunta a quelle valevoli per le associazioni non riconosciute (quali il venir meno di tutti i componenti, la deliberazione unanime dell'assemblea, altre cause previste dall'atto costitutivo).
Dopo l'estinzione, i beni residui, se non diversamente previsto dall'atto costitutivo, verranno destinati dall'autorità governativa competente, posto l'interesse pubblico alla destinazione dei fondi secondo i fini del
comitato.