(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 88 D.P.R. n. 361/1957, che sancisce il diritto alla conservazione del trattamento economico in favore dei magistrati in aspettativa nel periodo di campagna elettorale per le elezioni alla Camera dei deputati, non è applicabile alla diversa ipotesi in cui il magistrato sia collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni amministrative. Infatti, in carenza di specifica normativa sul punto, è da escludere che a tale magistrato, sia da corrispondere, per il relativo periodo, la retribuzione concernente, invece, il mandato parlamentare di deputato o senatore, non potendosi al riguardo configurare né disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti, né violazione degli articoli 3, 41 e 51 della Costituzione: quindi, al di fuori dei casi in cui sia applicabile anche al periodo della campagna elettorale l'ultimo comma del citato articolo 88, e comunque per tutte le ipotesi di elezioni diverse da quelle politiche nazionali, l'aspettativa del magistrato candidato è "non retribuita fino al giorno della votazione".