(massima n. 1)
Poiché l'art. 88 D.P.R. n. 361/1957, che sancisce il diritto alla conservazione del trattamento economico in favore dei magistrati in aspettativa nel periodo di campagna elettorale per le elezioni alla Camera dei deputati, non č stato ritenuto applicabile alla diversa ipotesi in cui il magistrato sia collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, in carenza di specifica normativa sul punto, si deve escludere che al magistrato collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale amministrativa sia da corrispondere, per il relativo periodo, la retribuzione prevista dal suddetto art. 88 ultimo comma D.P.R. 361/1957 (concernente, appunto, il solo mandato parlamentare di deputato o senatore).