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Articolo 45 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Trattamento economico

Dispositivo dell'art. 45 TUPI

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47 bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

  1. a) alla performance individuale;
  2. b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  3. c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

Massime relative all'art. 45 TUPI

Cass. civ. n. 6553/2019

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali.

Cass. civ. n. 846/2015

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, trovando giustificazione la conservazione del trattamento più favorevole nel principio di irriducibilità della retribuzione, principio questo che però, ove subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, non giustifica - in assenza di una diversa specifica indicazione normativa - l'ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (fattispecie relativa al pagamento dell'indennità di amministrazione, già goduta dal dipendente ministeriale, poi transitato alla Regione).

Cass. civ. n. 2459/2011

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area.

Cass. civ. n. 16038/2010

In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

Cass. civ. n. 11982/2010

Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 - all'interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito - non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione - oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione - nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti.

Cass. civ. n. 5726/2009

L'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l'inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex VII qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l'anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale. Né tale soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, giacché nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.

Cass. civ. n. 10454/2008

Il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 16876/2006

L'art. 45, comma secondo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nell'imporre alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non comporta che la Corte di cassazione, adita ai sensi del successivo art. 64, comma terzo, oppure dell'art. 63, comma quinto, per l'interpretazione del contratto collettivo, sia vincolata alle interpretazioni delle clausole già date dai giudici di merito, giacché la Corte di legittimità, come ogni giudice, è soggetta soltanto alla legge (ai sensi dell'art. 101, comma secondo, Cost.) ossia alle norme del diritto oggettivo nazionale e non altrui interpretazioni.

Cass. civ. n. 8141/1999

Le differenze retributive, nonostante l'identità della qualifica, connesse all'applicazione di diversi contratti che si sono succeduti nel tempo, non contrasta con il principio della parità di trattamento, in quanto tale principio non attiene al rapporto tra contratti collettivi.

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