(massima n. 2)
Le regole generali poste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in tema di disciplina delle mansioni del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (in base alle quali, soltanto nei casi di legittima assegnazione č riconosciuto il diritto al trattamento della qualifica superiore limitatamente ai periodi di effettiva prestazione, mentre, al di fuori di dette ipotesi l'assegnazione č viziata da nullitā, ma al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore) non trovano deroga nella disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale (art. 57) e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 5-8) in materia di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria.